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I nuovi confini della creatività: le opere generate dall’Intelligenza Artificiale

Abbiamo parlato, qui, della tutela del software in quanto creazione intellettuale.

Oggi, vogliamo calarci più in profondità nell’argomento, affrontando il complesso tema dei “prodotti” di queste stesse tecnologie: le opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale.

Abbiamo evidenziato come lo sviluppatore di un software, nel momento “creativo” della scrittura del codice, è considerato autore di un’opera intellettuale, ai sensi della Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633), che protegge la particolare modalità di scrittura del codice sorgente del software, di fatto parificandolo a un’opera letteraria.

Le medesime considerazioni valgono anche quando l’opera (letteraria, figurativa, sonora) è il prodotto di un’attività eseguita da un algoritmo di intelligenza artificiale?

L’applicazione delle normative esistenti a queste nuove tecnologie solleva questioni complesse, sia con riferimento alla stessa possibilità di ricomprendere l’opera generata da AI nel perimetro di tutela del diritto d’autore, sia (in caso di risposta affermativa) all’attribuzione dei relativi diritti morali e patrimoniali.

L’opera generata dai sistemi di AI può essere tutelata dal diritto d’autore?

Lo stato dell’arte in Italia

Nell’ordinamento italiano, ricevono tutela tutte le opere che sono espressione di lavoro intellettuale, che presentano un carattere creativo, e che sono “originali”. Ed è proprio la misurazione dell’apporto creativo di un’opera generata dall’intelligenza artificiale a essere il fulcro della questione:

  • da un lato, si potrebbe facilmente sostenere che le creazioni dell’AI non possano essere considerate prettamente “originali”, essendo il risultato di un mero processo meccanico di elaborazione di ingenti quantità di dati;
  • dall’altro lato, la creatività dell’opera non può essere considerata di per sé esclusa dall’utilizzo di un tool digitale durante il suo processo di realizzazione, processo in cui l’AI svolge la funzione di mero strumento di assistenza dell’autore nel suo processo creativo. In questo senso, oggetto di tutela del diritto d’autore è la particolare rappresentazione di un’idea o di un concetto, il punto di vista relativo dell’autore, la sua prospettiva rispetto a una determinata oggettività, quindi il suo stile: in altre parole, ciò che viene protetto è l’espressione della personalità dell’autore all’interno dell’opera stessa.

È evidente quindi che occorre valutare caso per caso quale sia il tasso di creatività che l’utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale apporta all’opera generata, individuato nella possibilità e nella capacità di dirigere, istruire e correggere l’IA durante il suo processo generativo.

Questo include, per esempio, la possibilità offerta da alcune piattaforme di selezionare, tra una molteplicità di immagini proposte, quella che più si attiene all’idea che l’artista ha del concetto da rappresentare, oltre a determinarne stile, colore, prospettiva e altri dettagli.

Alla luce di ciò possiamo, allo stato, dire che è meritevole di tutela ogni opera in cui l’attività dell’utilizzatore dell’IA (il suo apporto intellettuale e creativo) costituisce parte integrante del risultato finale, valorizzando così il ruolo della Persona nel processo di creazione dell’opera attraverso strumenti digitali.

E all’estero?

Le interpretazioni sono le più diverse.

In Cina, per esempio, la Beijing Internet Court ha individuato i confini dell’opera meritevole di protezione:

  • deve appartenere al campo della letteratura, dell’arte o delle scienze;
  • deve possedere carattere originale;
  • deve avere una determinata forma espressiva;
  • deve essere, infine, il risultato di un’attività intellettuale compiuta da essere umano

Opposta è, invece, la conclusione a cui è giunto il Copyright Office statunitense: le immagini (o altre tipologie di opere) generate tramite sistemi di intelligenza artificiale sono considerate come il risultato di un mero processo meccanico, in cui manca il requisito della creatività umana, e per tale motivo non possono essere tutelate dal diritto d’autore.

È evidente che queste diverse impostazioni interpretative creano disorientamento e complessità in un mercato in continua espansione. Se, da una parte, non è possibile interpretare le norme fino a snaturarle, è pur vero che le evoluzioni tecnologiche e le capacità di interazione persona-macchina richiedono un adattamento e una applicazione estensiva delle norme, che consentano di tutelare il lavoro umano che sia effettivamente creativo.

Training dei sistemi di AI e violazione del copyright

Altro aspetto della medaglia è quello che riguarda il training dei sistemi di AI generativa, che avviene attraverso l’utilizzo di grandissime quantità di dati, e quindi anche opere intellettuali (testi, immagini, suoni) il più delle volte protette da copyright.

Il dibattito si è intensificato con l’avvento di strumenti di cosiddetto web scraping, una tecnica informatica utilizzata per estrarre dai siti web dati non strutturati, per elaborarli e trasformarli in un secondo momento.

Se la raccolta avviene senza il consenso dell’autore e con la finalità di addestrare un sistema di AI (abbattendone i costi), si capisce bene come l’attività sia al limite della legalità: le opere così prodotte, generate sulla base di dati coperti da diritti esclusivi, dovrebbero essere classificate quali opere derivate (lecite solamente se risultano da una rielaborazione o da una modifica di un’opera originaria protetta che presenti a sua volta un carattere creativo proprio, che non violi i diritti dei terzi sull’opera originaria).

In questo contesto – se sotto il profilo tecnico iniziano le prime sperimentazioni sulla produzione e l’utilizzo di “dati sintetici” generati ad hoc – dal punto di vista prettamente giuridico, si potrebbe agire su due fronti:

  • a monte, con la creazione di “mercati” dei dati, sulla falsariga delle soluzioni adottate dalle piattaforme di streaming musicale, per consentire la riproduzione e l’utilizzo legittimo di opere coperte da copyright tramite accordi commerciali tra artisti e sviluppatori di sistemi IA. Il riconoscimento e la remunerazione del valore dei dati di input degli artisti assicurerebbe l’acquisto di dati di qualità per l’addestramento dei sistemi di AI, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale già esistenti. Ciò anche alla luce dei recenti regolamenti approvati dall’Unione Europea sulla governance dei dati (Data Governance Act, Data Act) e sui sistemi di intelligenza artificiale (AI Act), dai quali emerge la possibilità di far convergere lo sviluppo del pieno potenziale dell’IA con la tutela dei diritti dei creatori di opere, attraverso il principio di trasparenza e l’obbligo di condivisione di informazioni sufficientemente dettagliate sui dati utilizzati per l’addestramento dei modelli AI;
  • a valle, dovrebbe essere possibile tutelare le opere generate dall’AI attraverso l’elaborazione di nuovi diritti patrimoniali, commisurati (per esempio) al livello di novità e originalità che l’opera presenta, stabilendo livelli minimi di “intellectual achievement” dell’autore.

Ripensare i confini della creatività

È evidente che il tema centrale è quello della (nuova) definizione del concetto di creatività, unico elemento veramente distintivo delle opere rientranti nel perimetro di tutela delineato dal diritto d’autore.

La normativa attuale è stata concepita a partire dalla premessa che sia l’essere umano a creare opere dell’ingegno, sulla base di un processo creativo umano: potrebbe essere oggi necessario un ripensamento della definizione concettuale e giuridica di creatività, che potrebbe essere concepita sia come espressione personale e intenzione di un’idea di un essere umano, sia come un particolare processo “algoritmico”.

Proprio quest’ultimo concetto potrebbe costituire la base per l’elaborazione di un apparato normativo aggiornato, che tenga conto delle specificità delle opere generate dall’IA, focalizzato anche rispetto ai processi generativi utilizzati da questi sistemi, e che realizzi un bilanciamento tra l’incentivo all’innovazione e i diritti degli autori (umani), per adattarsi alle esigenze del contesto digitale contemporaneo.


(la copertina di questo articolo è stata creata da una Intelligenza Artificiale!)

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